Statuto
Allegato ” B ” all’atto Rep.n. 71286/15557
STATUTO
ARTICOLO 1
Su iniziativa dell’Associazione Italiana per lo Studio del Fegato – AISF è costituita una Fondazione denominata “Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia – Ente del Terzo Settore”, in forma di acronimo “FIRE – ETS”.
Fino all’efficacia delle nuove disposizioni fiscali previste dal Titolo X del D.Lgs. 117/2017, come stabilita dall’art. 104, comma 2, del Codice stesso, la Fondazione continuerà ad utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.
La Fondazione ha sede in Roma, in via G. Nicotera n. 24.
Il Consiglio di Amministrazione potrà variare l’indirizzo della sede, purché all’interno del Comune di Roma.
ARTICOLO 2
La Fondazione, non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, realizzate mediante lo svolgimento dell’attività di interesse generale di promozione e sviluppo della ricerca scientifica nel campo della cura e dello studio delle malattie del fegato, con particolare riguardo alla divulgazione, alla prevenzione, alla diagnostica precoce ed alla riabilitazione.
La Fondazione, pertanto, esercita in via esclusiva le attività di interesse generale di cui alle lettere h) relativa alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale e alla lettera g) relativa alla formazione universitaria e post universitaria, dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017.
La Fondazione, per raggiungere il proprio scopo, potrà promuovere, sviluppare e sostenere la formazione e la specializzazione professionale, contribuire a informare gli operatori sanitari e la popolazione sulle malattie del fegato, favorire l’aggiornamento e la comunicazione tra ricercatori, laboratori e gruppi di ricerca, gestire strutture scientifiche e centri di ricerca specializzati nella individuazione delle cause delle malattie epatologiche e nelle relative cure.
La Fondazione realizza il proprio scopo direttamente ovvero attraverso il sostegno alle attività scientifiche dell’AISF, od anche attraverso il supporto, l’ausilio e la collaborazione con Fondazioni, Associazioni, Istituti di ricerca, Università ed altri Enti e Istituzioni che abbiano, o condividano, tale finalità.
La Fondazione promuove attività di raccolta di fondi e di finanziamenti, sia in denaro che in natura, da destinare, anche attraverso l’AISF, alle attività di ricerca, di studio, di promozione nel campo dell’epatologia e in genere alle iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione.
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra riportate, ad eccezione di quelle, anche di natura commerciale, ad esse strumentali, accessorie o direttamente connesse e, comunque, sempre in via non prevalente, quali:
- concedere sovvenzioni ed istituire premi e borse di studio;
- promuovere ed organizzare corsi di formazione e di aggiornamento, conferenze, convegni, seminari, dibattiti, incontri e tavole rotonde relativi ai risultati delle ricerche svolte;
- promuovere ed organizzare iniziative scientifiche, culturali, editoriali, manifestazioni ed ogni altra attività utile per lo sviluppo e la divulgazione della ricerca scientifica nel campo della cura e dello studio delle malattie del fegato;
- promuovere intese e finanziare progetti di ricerca scientifica con Istituti, Enti, Associazioni e Fondazioni, italiani ed esteri, aventi scopo analogo, affine o comunque connesso al proprio;
- mantenere contatti, stipulare convenzioni e realizzare una rete di collegamenti per lo scambio delle informazioni inerenti la ricerca con Enti ed Istituzioni aventi scopo analogo, affine o comunque connesso al proprio, anche al fine di favorire lo sviluppo delle istituzioni beneficiarie.
È, pertanto, escluso dalle sue finalità istituzionali lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale abituale.
La Fondazione è dotata di un proprio sito web istituzionale che dovrà essere costantemente aggiornato.
La Fondazione dovrà pubblicare sul sito web ogni informazione, ritenuta di interesse relativa alla Fondazione e ai suoi organi nonché l’attività scientifica da questa svolta.
Sul sito web istituzionale dovranno in ogni caso essere pubblicati:
- la composizione degli organi in carica;
- i Bilanci preventivi;
- i Bilanci dell’esercizio;
- lo Statuto;
- l’elenco degli eventuali incarichi retribuiti;
- le pubblicazioni di carattere scientifico realizzate.
ARTICOLO 3
Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
- i beni descritti nell’atto costitutivo della Fondazione di cui il presente statuto è parte integrante;
- i contributi, le elargizioni, le sovvenzioni, le donazioni, i legati, i lasciti, fatte dal Fondatore, da Enti pubblici e privati, nonché da persone giuridiche e fisiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge;
- i beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- le somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, disponga di destinare ad incremento del patrimonio.
ARTICOLO 4
Per l’adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 3;
- di ogni contributo, elargizione, sovvenzione, donazione, legato, lascito, del Fondatore o di terzi, destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;
- delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio le quali vengano destinate, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, ad uso diverso dall’incremento del patrimonio stesso;
- dagli eventuali proventi o avanzi di gestione che, ove non destinati ad incremento del patrimonio, dovranno obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad esse strumentali, accessorie o direttamente connesse;
- da ogni e qualsiasi altra entrata che pervenga alla Fondazione nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.
ARTICOLO 5
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Le cariche di Consigliere di Amministrazione e di Presidente della Fondazione sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione dell’ufficio.
ARTICOLO 6
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente, nominati dall’Assemblea dell’AISF su proposta del Comitato Coordinatore dell’AISF.
Almeno due dei membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti fra i soci ordinari dell’AISF in regola con il pagamento delle quote associative.
Almeno uno dei membri scelti fra i soci ordinari dell’AISF deve aver ricoperto in passato la carica di Segretario dell’AISF.
I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere di elevato standing morale, etico e scientifico e in possesso di comprovati requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2382 del Codice Civile.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e scadono con l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere confermati solo per un secondo triennio consecutivo.
I Consiglieri che hanno svolto due mandati triennali consecutivi, possono essere rinominati solo dopo che sia trascorso almeno un mandato senza che abbiano ricoperto alcuna carica nel Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, nomina tra i suoi componenti il Presidente.
Qualora nel corso del mandato cessi dalla carica, per qualsivoglia ragione, uno o più dei componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Comitato Coordinatore dell’AISF.
Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
ARTICOLO 7
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare, e salvo le attribuzioni previste da altre norme del presente Statuto, il Consiglio:
- approva annualmente il bilancio dell’esercizio;
- approva annualmente il bilancio preventivo;
- nomina il Presidente;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- delibera sull’accettazione delle elargizioni, delle donazioni, dei legati e dei lasciti, nonché sugli acquisti e alienazioni di beni mobili ed immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione con Fondazioni, Associazioni, Istituti di ricerca, Università ed altri Enti e Istituzioni;
- delibera sull’eventuale partecipazione della Fondazione a Consorzi di ricerca o ad altri Enti;
- predispone i programmi della Fondazione, tenuto conto delle volontà del Fondatore;
- stipula convenzioni relative all’ impiego dei contributi;
- delibera le modifiche allo Statuto;
- può istituire uno o più Comitati, costituiti da membri del Consiglio medesimo e/o da soggetti che per le proprie competenze tecniche e scientifiche garantiscano un alto profilo professionale al Comitato, che avranno come compito quello di formulare proposte motivate di indirizzo strategico ed esprimere pareri in ordine ai programmi, alle iniziative e alle attività della Fondazione nei diversi settori in cui opera; il Consiglio di Amministrazione determina numero dei componenti, durata della carica, eventuale remunerazione dei componenti, compiti e modalità di funzionamento dei Comitati;
- approva eventuali regolamenti per disciplinare l’attività della Fondazione;
- delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche con facoltà di sub delega e può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno e comunque ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno o ne facciano richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione del Consiglio, da indirizzare anche al Fondatore e ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere effettuata dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Consigliere più anziano di età, per iscritto a mezzo telefax o posta elettronica o con qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto invio, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione; nei casi di urgenza la convocazione può essere inviata almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
ARTICOLO 8
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica; le delibere sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.
Ciascun componente del Consiglio ha diritto ad un voto; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della Fondazione.
Per le deliberazioni concernenti l’approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione è richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri in carica ed il voto favorevole espresso dall’Assemblea dell’AISF, detenendo il Fondatore il diritto di voto esclusivamente su queste materie.
Le deliberazioni del Consiglio sono riportate in verbali trascritti in ordine cronologico su apposito libro, firmati dal Presidente e dal Segretario, designato di volta in volta dal Presidente, che provvede anche alla verbalizzazione.
La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire validamente anche mediante video-conferenza o conferenza telefonica, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soggetti interessati ed in particolare a condizione che:
- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- . sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
-
sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.
ARTICOLO 9
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.
In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di quest’ultimo nella sua prima riunione.
Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni saranno svolte dal Consigliere più anziano di età.
ARTICOLO 10
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti nominati dal Comitato Coordinatore dell’AISF, a cui spetta altresì la designazione del Presidente del Collegio.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e almeno uno dei membri effettivi e dei membri supplenti devono essere scelti tra i soggetti di cui all’art. 2397, secondo comma, c.c..
Si applicano al Collegio dei Revisori le cause d’ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2399 c.c..
Al Collegio dei Revisori dei Conti è demandato il compito di vigilare sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabile, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, inoltre, esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito Registro.
Il Collegio dei Revisori, esercita, infine, il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ed attesta nella propria Relazione accompagnatoria al Bilancio dell’esercizio, che il Bilancio sociale, qualora predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del citato decreto legislativo.
I Revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e svolgono le loro funzioni a norma degli artt. 2403 e segg. del Codice Civile, in quanto applicabili.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di un Revisore subentrano i supplenti in ordine di età, i quali scadono insieme con quelli in carica.
Il Collegio resta in carica tre anni e cioè scade con l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
I Revisori dei Conti possono assistere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 11
Per la prima volta la nomina delle cariche sociali è effettuata in sede di atto costitutivo.
ARTICOLO 12
L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno; il primo esercizio inizia alla data di costituzione della Fondazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Entro il trentuno dicembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo ed entro il trenta aprile dell’anno successivo il bilancio dell’esercizio.
Il progetto di bilancio dell’esercizio deve essere consegnato al Collegio dei Revisori dei Conti entro il trentuno marzo di ciascun anno.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, ai lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, degli utili ed avanzi di gestione, dei fondi e riserve comunque denominati e del patrimonio della Fondazione, anche nell’ipotesi di liquidazione della stessa.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie richiamate all’art. 8, terzo comma, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero riportati all’esercizio successivo e, se non destinati ad incremento del patrimonio, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 13
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.
Se lo scopo della Fondazione diviene impossibile, o di scarsa utilità, o se il patrimonio diviene insufficiente e in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall’art. 27 del Codice Civile, la Fondazione si estingue.
In caso di scioglimento, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto, per gli scopi della Fondazione o per scopi affini, ad altri Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, esclusa, in ogni caso, qualunque distribuzione ai lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.
Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, che potranno essere scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso, determinandone i poteri e l’eventuale compenso.
ARTICOLO 14
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.
In conformità a quanto previsto dalla circolare emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018, la disciplina fiscale applicabile al presente Ente resterà quella relativa alle ONLUS sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo settore (in coerenza con l’interpretazione autentica data all’articolo 104, commi 1 e 2 del codice medesimo ad opera dell’articolo 5-sexies del D.L. n. 148 /2017), e pertanto prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice, le norme di legge delle ONLUS continueranno a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice.